IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  3111/90
 proposto da Pastore Giuliano, rappresentato e difeso dall'avv.  Luigi
 Speranza,  presso  cui  elettivamente  domicilia in Roma, viale delle
 Milizie n. 34, contro A.N.A.S. in persona  del  Ministro  dei  lavori
 Pubblici  pro-tempore,  Ministero dei lavori pubblici, in persona del
 Ministro pro-tempore e Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in
 persona  del  Presidente  del  Consiglio pro-tempore, costituitisi in
 giudizio,  rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.
 12, per l'annullamento del provvedimento di cui alla nota A.N.A.S. 13
 giugno  1990,  n. 2235, di reiazione della domanda di mantenimento in
 servizio oltre il sessantacinquesimo  anno  di  eta',  nonche'  della
 circolare  del  dip.to funzione pubblica 3 aprile 1990, n. 48509, con
 cui sono state impartite, disposizioni interpretative della legge  n.
 37/1990;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio delle Amministrazioni
 intimate;
    Visti gli atti e documenti di causa;
    Nominato relatore, alla camera di consiglio del 17 ottobre 1990 il
 Consiglio Paolo Buonvino;
    Udito l'avv. Luigi Speranza per il ricorrente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Con  il  presente  ricorso  si  impugna  il  provvedimento con cui
 l'A.N.A.S. ha respinto la domanda di mantenimento in  servizio  oltre
 il  sessantesimo  anno  di  eta'  avanzata dal ricorrente - dirigente
 superiore tecnico A.N.A.S. - ai sensi del d.-l. 27 dicembre 1989,  n.
 413,  convertito  in  legge  28  febbraio  1990, n. 37, nonche' della
 circolare 3 aprile 1990; n.  48509,  del  dip.to  funzione  pubblica,
 sulla quale e' stato fondato detto diniego.
    Assume  il ricorrente l'illegittimita' di dette determinazioni per
 violazione ed errata applicazione del d.-l. n.  413/1z989,  conv.  in
 legge  n.  37/1990,  dell'art.  1,  comma  4  quinquies,  del d.-l. 6
 novembre 1989, n. 357, convertito in legge 27 dicembre 1989, n.  417,
 nonche'  dell'art.  147  del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, atteso
 che, contrariamente all'assunto  dell'amministrazione  il  ricorrente
 avrebbe  avuto  pieno  titolo  a revocare l'esercitato riscatto studi
 universitari  o,  comunque,  di  rinunciare  ai   benefici   connessi
 all'esercizio  del diritto di riscatto e pertanto a beneficiare delle
 invocate  disposizioni  di  favore  di  cui  al  d.-l.  n.  413/1989,
 comportanti   la  possibilita'  di  prolungare  sino  a  70  anni  la
 permanenza in servizio ai fini della maturazione  del  massimo  della
 pensione.
    In    subordine    il    ricorrente   eccepisce   l'illegittimita'
 costituzionale dello stesso art. 1, comma 4-quinquies, del  d.-l.  n.
 413/1989 e norme ivi richiamate per contrasto con gli artt. 3, 4 e 97
 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono  il  diritto  al
 mantenimento  in servizio - previa revoca del riscatto - in favore di
 coloro che abbiano esercitato il diritto  di  riscatto  anteriormente
 alla entrata in vigore dello stesso decreto legge.
    Alla  camera di consiglio del 17 ottobre 1990 la Sezione, ritenuta
 la sussistenza dei requisiti  di  cui  all'art.  21,  della  legge  6
 dicembre  1971,  n. 1034, ha, con separata ordinanza n. 1137, accolto
 l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
                             D I R I T T O